Il Consulente Tecnico d’ufficio (CTU) e Consulente Tecnico di Parte (CTP)
In un processo giuridico, prima di esprimere il parere finale, il giudice può chiedere una consulenza giudiziale nell’accertamento di quei fatti che risultano poco chiari. Tecnici ed esperti intervengono con perizie tecnico-scientifiche per spiegare le dinamiche intercorse, esprimendo pareri. Questa consulenza è un diritto del giudice disciplinato dall’art. 61 del codice di procedura civile, che stabilisce: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”.
Chi è il CTU
Il Consulente Tecnico d’Ufficio è un professionista iscritto nell’albo dei Consulente tecnici d’ufficio. Questo elenco, presente in ogni tribunale, è messo a disposizione dei magistrati che attingono da tale lista. Il Consulente assume l’incarico per decreto, presta giuramento ed è obbligato ad eseguire il mandato senza potervi rinunciare, salvo giustificati motivi di esenzione.
Si tratta di una persona molto competente in determinati settori o materie tecniche chiamata ad esprimere pareri, fare verifiche e raccogliere motivazioni. Il CTU assiste il giudice durante il processo. È un organo giudiziale individuale privo di potere decisionale. E se incorre in colpa grave, nell’esecuzione degli atti richiesti, è punibile anche con l’arresto.
Chi è il CTP
Il Consulente tecnico di parte è un esperto nominato dalle parti in causa e non dal giudice. Si tratta di un libero professionista, esperto di determinate materie, in genere tecnico-scientifiche, a cui le parti di un processo si rivolgono per chiarire le dinamiche o per fare perizie. Il suo lavoro affianca quello del perito o CTU a cui può opporre osservazioni, critiche e valutazioni personali.
La figura del Consulente Tecnico di Parte è disciplinata dall’art. 201 del codice di procedura civile: “Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”.