Emilia Romagna, obbligo installazione/progettazione e revisione periodica linee vita e sistemi anticaduta
Gli operai edili sono tra quelli più esposti a rischio sul luogo di lavoro. Possono cadere da grandi altezze, perdere l’equilibrio e restare vittima di infortuni, anche gravi, poiché le loro mansioni si svolgono spesso in quota. Per ridurre gli incidenti sono nati sistemi di ancoraggio permanenti, detti anche linee vita, e sistemi anticaduta. Si tratta di misure di protezione collettiva, o individuale, che prevedono l’uso di linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio e ganci di sicurezza da tetto.
In Emilia Romagna, a partire dal 31/01/2015, vige l’obbligo di installare linee vita e sistema anticaduta. La Legge Finanziaria regionale n. 17 del 18/07/2014 all’art. 47 fissa tale termine per gli interventi sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri. Questo vale tanto per gli edifici pubblici che per quelli privati di nuova costruzione.
In quali casi sarà applicata la normativa?
L’obbligo d’installazione di linee vita e sistemi anticaduta e quali tipologie di interventi sarà applicato il provvedimento a partire dal 31 gennaio 2015:
- Tutti gli interventi di nuova costruzione.
- Gli interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo disciplinato dalla legge sulla semplificazione della disciplina edilizia regionale (legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013).
- Gli interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008).
Quali sono i casi di esclusione?
Sono esclusi dall’obbligo di installare linee vita permanenti e sistemi anticaduta:
- le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2mt, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile
- le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 mt
Cosa comporta per il lavoratore?
L’obbligo di utilizzare un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI 3° cat.) contro le cadute
dall’alto. E per farlo in maniera corretta bisognerà addestrare coloro che ne fanno uso attraverso opportuni corsi di formazione e informazione dei lavoratori.
Cosa comporta per il proprietario dell’edificio o il committente dei lavori?
Il proprietario o il committente sono obbligati a redigere e presentare l’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e/o una dichiarazione di impegno alla progettazione e installazione dei dispositivi di ancoraggio (linee vita e sistemi anticaduta) permanenti. L’omissione può essere causa di divieto di prosecuzione dell’attività. Inoltre l’Elaborato tecnico, in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell’edificio, deve essere aggiornato e su richiesta presentato ai diretti interessati.
Chi redige l’Elaborato tecnico?
L’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio attesta che il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni normative. Contiene le misure protettive e preventive utilizzate, planimetrie e prospetti dell’edificio, certificazioni del produttore dei dispositivi, dichiarazione di corretta installazione, programma e manuale d’uso. È redatto da un tecnico specializzato ossia un professionista abilitato e iscritto all’ordine professionale. Questo Elaborato andrà consegnato al Comune, in occasione di interventi soggetti a titolo abitativo. Fermo restando l’obbligo per il Coordinatore della Sicurezza o il Progettista di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo dell’opera, o per il committente e il datore di lavoro di redigere il Documento di valutazione dei rischi e attuare i Dispositivi di Protezione Individuale, nei casi previsti dalla legge.
Chi svolge la Revisione periodica?
Nella maggior parte dei casi, questa attività comporta solo piccoli interventi con costi irrisori per le Aziende ma, oltre ad essere un obbligo di legge, potrebbe salvare la vita vostra e dei vostri collaboratori.
Per avere validità legale e per tutelare davvero la vostra Sicurezza la revisione periodica annuale sistemi anticaduta deve essere effettuata da personale competente, appositamente formato ed abilitato.