Cos’è il PSC

È un documento contenente una relazione sull’opera in progettazione. Descrive le fasi operative svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro. È parte integrante del contratto di appalto e rappresenta quello che può essere definito a tutti gli effetti il Progetto di sicurezza. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto prescritto nel Piano di sicurezza e coordinamento. E, prima dell’inizio dei lavori, devono metterne a disposizione dei rappresentanti di sicurezza una copia.

Il PSC è obbligatorio nei cantieri con la presenza di più imprese. E in quei cantieri, con entità uomini-giorno superiore a 200, in cui esiste un’unica impresa affidataria dei lavori, che per l’esecuzione si avvale di altre imprese,

Per una maggiore chiarezza sul servizio offerto leggere anche Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

 

Cosa contiene il PSC

Il piano è costituito da una relazione tecnica e da un insieme di prescrizioni collegate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il PSC contiene:

  • la descrizione dell’opera, del cantiere e dell’area in cui è collocato
  • i nominativi dei soggetti responsabili della sicurezza
  • una relazione riguardante l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti
  • le scelte progettuali ed organizzative adottate
  • le procedure e le misure preventive e protettive
  • i dispositivi di protezione individuale
  • le misure di coordinamento di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
  • il cronoprogramma dei lavori
  • la stima dei costi della sicurezza
  • fascicolo di manutenzione
  • etc.

In particolar modo il PSC analizza:

  • la presenza di linee aeree e condutture sotterranee
  • fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
  • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
  • i servizi igienico-assistenziali
  • la viabilità principale di cantiere
  • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
  • la dislocazione degli impianti di cantiere, delle zone di carico e scarico, delle zone di carico e scarico rifiuti e delle eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
  • il rischio investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere, rischio di seppellimento negli scavi, rischio di esplosione, rischio di caduta dall’alto, rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria, rischio incendio, rischio rumore, rischio dall’uso di sostanze chimiche etc.

Chi redige il PSC

Il Piano di sicurezza e coordinamento è redatto dal Coordinatore per la Progettazione dei Lavori dell’opera e sottoposto a verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che può richiedere anche degli aggiornamenti. È obbligo del datore di lavoro dell’impresa affidataria verificare che le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni indicate Piano di sicurezza e coordinamento siano rispettate.

Sanzioni previste

Il Committente e il Responsabile dei lavori:
  • per omessa designazione del Coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione rispondono con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000
  • per omesso invio del Piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate all’esecuzione dei lavori il solo committente risponde con una sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 €

Il Coordinatore per la progettazione:

  • per omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento risponde con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
  • per omessa predisposizione del fascicolo, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €

Il Coordinatore per l’esecuzione:

  • per omessa verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro, incorre in arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €

Le novità introdotte nel d.lgs. 81/08

Il Coordinatore per la Progettazione è responsabile degli obblighi a lui imputati dall’art. 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/09 che, in caso di inadempimento, dispone l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €.