Il titolare di un’azienda che vuole installare un sistema di videosorveglianza nella sua struttura, per non incorrere in sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali, deve rispettare una specifica procedura.
Obblighi informativi verso l’autorità
Prima d’installare un sistema di videosorveglianza bisogna:
- redigere un documento interno contenente i motivi dell’installazione
- raggiungere un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale
- ottenere l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, in mancanza di accordo con le RSU
- esporre un’informativa minima indicante gli elementi dell’art.13 del Codice Privacy; qualora il sistema di videosorveglianza fosse collegato alla Polizia, anche uno specifico cartello informativo
- informare i clienti e i dipendenti della presenza di videocamere
- nominare l’incaricato alla videosorveglianza, di solito un dipendente, che possiederà la seconda password, indispensabile per accedere alle immagini di videosorveglianza registrate
- individuare in una piantina la dislocazione a cono delle telecamere (dislocazione di registratore e monitor)
- installare le telecamere in modo tale da riprendere solamente le parti dei locali più esposti a rischi di atti criminali
Quali documenti presentare
- istanza di autorizzazione compilata e firmata (2 copie)
- accordo installazione impianto di videosorveglianza firmato dai dipendenti (2 copie)
- planimetria dei locali con segnate telecamere e angolazioni, registratore e monitor (2 copie)
- schede tecniche dell’impianto di videosorveglianza (indicazioni tecniche del materiale installato)
- 2 Marche da bollo
Installazione senza autorizzazione
Il titolare dell’azienda che non rispetta la normativa in vigore incorre in sanzioni anche molto gravi. In ogni caso, dovrà mettersi in regola al più presto. Nel frattempo è tenuto a scollegare tutto l’impianto e a coprire le telecamere.
Lo STUDIO SEI di Ricci Marco svolge tutte le pratiche d’installazione delle telecamere da depositare presso il Dipartimento provinciale del Lavoro, in conformità all’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 dello Statuto dei lavoratori.