Sicurezza e salute in azienda
Le aziende devono garantire ai propri lavoratori – «lavoratore» inteso come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari – un luogo di lavoro sicuro. Comprensivo quest’ultimo di tutti quegli spazi che accolgono i lavoratori, spazi interni o anche di pertinenza.
Allo status giuridico di lavoratore è equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso
- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196)
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione
- il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266
Il luogo di lavoro deve garantire stabilità, solidità e pulizia.
Un’impresa che dedica particolare attenzione alla sicurezza e salute dei propri dipendenti è vista con estremo favore da partner e sindacati. Ma la sicurezza sul lavoro, tuttavia, non è questione soltanto di sensibilità imprenditoriale, è imposta dalla legge, così come stabilito dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
È obbligo del datore di lavoro (art. 18 D.lgs 81/08):
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
- richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)
- elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
- comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
- comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
È obbligo del lavoratore (art. 20 D.lgs 81/08):
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Sanzioni dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
Qualora non fossero rispettate le direttive di sicurezza imposte dal datore di lavoro, lavoratori sono puniti:
- con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 6000 euro nel caso non siano state osservate le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; nel caso non siano state utilizzate correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; nel caso non siano stati utilizzati in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; nel caso siano stati rimossi senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; nel caso di mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro o di rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro nel caso in cui i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
Sanzioni dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro
I datori di lavoro che non osservano la legge in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) possono incorrere in gravi sanzioni come il pagamento di ammende anche di migliaia di euro a seconda dell’infrazione commessa o l’arresto fino 6 mesi. Per mettersi in regola le aziende sono tenute a rispettare la normativa in questione e a redigere particolari documenti come il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi, il Piano Operativo di Sicurezza, il DVRI e altri.
Esempio di sanzioni:
- mancata redazione del DVR, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
- Incompleta compilazione del documento o mancata consultazione del RLS, ammenda da 2.000 a 4.000 €
- mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 €
- mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi per affidamento lavori di appalto, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €
- mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI,
- mancata nomina del Medico competente, arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 1.500 a 6.000 €
- mancata consegna ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento, sanzione amministrativa da 100 a 500 € per ogni lavoratore