Le imprese più esposte a rischi di sicurezza dei propri lavoratori sono le aziende edili. Quelle che svolgono attività di ingegneria e operano soprattutto nei cantieri. Cantieri intesi come quei luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Inclusi: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Il Testo unico in materia di sicurezza nei cantieri individua una serie di figure chiave, facendo una distinzione tra “responsabili della sicurezza” per conto del committente e “responsabili della sicurezza” per conto dell’impresa stessa.
I soggetti coinvolti
In generale il soggetto per il quale viene realizzata l’opera e ne diventa quindi il proprietario è il committente. Negli appalti pubblici tale figura è assunta dall’organo che ha deciso di erogare la spesa. A lui fanno capo compiti di vigilanza ed affidamento nell’esecuzione del contratto solo per appalti pubblici.
Chi è il Responsabile dei lavori
Il committente è anche il Responsabile dei lavori, che sarebbe quella figura incaricata di adempiere ai compiti imposti dal D.Lgs. 81/08, almeno che non proceda a nominare una professionalità esterna. Fino ad agosto del 2009 il Responsabile del lavoro coincideva con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 106/09 viene meno il requisito di professionalità. Così il committente può nominare Responsabile dei lavori qualsiasi soggetto incaricato di svolgere i compiti attribuitigli dalla normativa in materia.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 90 D.lgs 81/08)
- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
- La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
- Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
- Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
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Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
- verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
- In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
- In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.
Chi è CSP?
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione è un professionista qualificato, nominato o dal committente o dal responsabile dei lavori qualora sui cantieri siano presenti più imprese. La legislazione italiana prevede la nomina contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Tale obbligo viene meno nei casi di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ai 100.000 euro. Il CSP redige il Piano di sicurezza e coordinamento, ossia il documento che individua tutte le fasi svolte nei cantieri, eventuali fasi critiche e le azioni necessarie per prevenire e ridurre i rischi. Si tratta di un documento tecnico e specifico che illustra e descrive tutta l’opera che verrà realizzata, ma anche le misure da applicare per salvaguardare la sicurezza nel cantiere. Il CSP predispone un fascicolo contenente la descrizione sintetica dell’opera, dei soggetti coinvolti, dei rischi e delle misure di prevenzione per una migliore tutela e sicurezza dei lavoratori.
Chi è il CSE?
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è un professionista qualificato – persona diversa dal committente e dai dipendenti delle imprese affidatarie ed esecutrici,– che si occupa di verificare il corretto e buon andamento dei lavori. Controlla che le disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento siano applicate correttamente. Verifica l’idoneità del Piano operativo. Adegua il piano di sicurezza e di coordinamento. Assoda che gli accordi tra le parti sociali, per una migliore sicurezza in cantiere, siano rispettati. Ha il potere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Vigila, coordina e organizza sulla corretta osservanza da parte delle aziende coinvolte nella realizzazione dell’opera delle prescrizioni indicate nel Piano di Sicurezza.
Chi è il RSPP?
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un tecnico specialista nominato dal datore di lavoro per coordinare tutte le attività legate alla sicurezza, alla prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Può essere un soggetto interno all’azienda – lo stesso datore di lavoro nei casi indicati dalla normativa, – oppure un terzo, ossia un soggetto esterno. In ogni caso si tratta di un professionista in possesso della qualifica necessaria per eseguire l’incarico. Collabora con il medico competente, il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per lo svolgimento delle sue funzioni è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.